STATUTO DEL “CIRCOLO LIBER Arci ” di BARZANO’


Definizione e finalità.


Art.1
Il “Circolo LIBER Arci” è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico e antifascista, a carattere volontario e a democrazia partecipata. Non persegue finalità di lucro.
All’atto della costituzione la sede è stabilita in Barzanò, via Sirtori 32. Con delibera del Consiglio Direttivo è possibile variare la sede legale e/o costituire altre sedi operative.


Art.2
Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, ricreative, informative, turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci per la creazione di un mondo migliore. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia sociale, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazione mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.


I soci.


Art. 3
Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno d’età: indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale.
Le prestazioni degli associati e degli organismi dirigenti a favore del circolo sono prevalentemente gratuite. L’associazione può, in caso di necessità, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonome, anche ricorrendo a propri associati.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.


Art. 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo , menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.


Art. 5
Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. E’ fatto espresso divieto di associare temporaneamente. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.


Art. 6
I soci hanno diritto a:
- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché conviventi e purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.


Art. 7
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali del Circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono
rimborsabili.


Art. 8
La qualifica di socio si perde per :
- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.


Art. 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organismi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l’attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo;
- l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.


Art. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci.


Art. 11
Il patrimonio sociale del circolo è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.


Art. 12
Il rendiconto comprende l’esercizio sociale dall’ 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

 

Art. 13
Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economico relativa all’esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria del Circolo con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per i nuovi impianti o attrezzature.


L’assemblea e il Consiglio Direttivo.


Art. 14
Partecipano all’Assemblea tutti i soci, che alla data della convocazione dell’assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto o informatico, contenente la data e l’ora di prima convocazione e seconda convocazione e l’ordine del giorno. La convocazione è da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.


Art. 15
L’Assemblea , sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo eccezioni di cui all’Art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.


Art. 16
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50 % dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all’Art. 31.


Art. 17
L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con il diritto di voto. L’assemblea:
- nomina gli scrutatori;
- decide in ordine all’apertura e alla chiusura delle urne.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.


Art. 18
L’assemblea ordinaria viene convocata una volta l’anno nel periodo che a dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art.6:
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva le linee generali del programma di attività e il relativo documento economico di previsione;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri o dei Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelta fra isoci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo.In caso di parità di voti all’ultimo posto utile,sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al circolo.
- Nel caso di cui sopra,elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri,che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.


Art. 19
L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.


Art. 20
Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare su relativo registro a cura del presidente e del segretario dell’assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati.Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale del circolo.


Gli organismi dirigenti.


Art. 21
Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ composta da un minimo di cinque membri, tutti i consiglieri sono rieleggibili.


Art. 22
Il consiglio direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi,per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.


Art. 23
Il consiglio direttivo elegge al suo interno :
- il Presidente: ha la rappresentanza legale il circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso.Convoca e presiede il consiglio.
- Il Vicepresidente: coadiuva il presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del circolo; redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il presidente; presiede il consiglio in assenza del presidente e del vicepresidente.
Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del circolo.


Art. 24
Compiti del consiglio direttivo sono:
- eseguire le delibere dell’assemblea.
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea e del relativo documento economico di previsione.
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo
- deliberare circa l’ammissione dei soci.
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci.
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del circolo o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione del circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.


Art. 25
Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri,e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voto dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi,possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voto comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del consiglio direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del presidente e del segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.


Art. 26
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni,sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dei lavori del consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari, dopo tale soglia il consiglio direttivo decade. Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.


Art. 27
Il collegio dei probiviri o garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare ai sensi dell’art 9 nel caso ci sia un conflitto che investe direttamente un membro del Consiglio Direttivo o il Consiglio Direttivo stesso. Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.


Art. 28
Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria del circolo. Relaziona al consiglio direttivo e all’assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l’anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.


Art. 29
I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.


Art. 30
Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti, sono incompatibili tra loro.


Scioglimento del circolo


Art. 32
La decisione motivata di scioglimento del circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti riuniti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.


Disposizioni finali


Art. 33
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea ai sensi del codice civile delle leggi vigenti.

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